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C. 22/11/2002 n. 1489

9.2 L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nei suoi allegati che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda stessa. Le variazioni riguardanti dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori per l'attribuzione del punteggio, di cui al successivo punto 11 e segg., che intervengano tra il termine ultimo per la presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, non sono prese in considerazione. 10 - Istruttoria delle domande di agevolazioni, formazione delle graduatorie e concessione dei contributi

10.1 Le Amministrazioni competenti ad effettuare l'attività istruttoria sono:

-le Regioni e le Province autonome, nel caso in cui queste abbiano provveduto all'integrazione delle risorse statali in base all'articolo 12 del Regolamento; - il Ministero delle Attività Produttive, negli altri casi. Le predette Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento, possono avvalersi di soggetti convenzionati per lo svolgimento dell'attività istruttoria. L'Amministrazione competente provvede all'esame delle domande attenendosi alle modalità di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento. Al fine di consentire al Ministero delle Attività Produttive un'immediata percezione del flusso complessivo delle richieste di agevolazioni, nella fase immediatamente successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande, le Regioni e le Province autonome competenti per l'istruttoria comunicano al Ministero stesso il numero complessivo delle domande pervenute. Entro 30 giorni esse trasmettono su supporto informatico un elenco nominativo delle domande, articolato secondo i macrosettori di cui al punto 2.2, con indicazione degli elementi idonei a consentire una prima indagine conoscitiva del flusso stesso ed articolati secondo le specifiche tecniche che saranno fornite dal Ministero.

10.2 Accertata la regolarità e la completezza della domanda, l'Amministrazione competente procede all'esame istruttorio, nel corso del quale può richiedere, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ulteriori dati, informazioni, precisazioni, chiarimenti e documentazioni purchè strettamente indispensabili per il completamento dell'esame istruttorio stesso. Nel caso in cui l'impresa non provveda, in modo puntuale e completo e con le stesse modalità previste per la trasmissione delle domande, a fornire le integrazioni entro e non oltre quindici giorni solari dal ricevimento della richiesta, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta.

10.3 In base al suddetto punteggio complessivo, le domande ritenute ammissibili sono inserite in distinte graduatorie regionali articolate nei seguenti macrosettori in base al codice di attività di cui alla Classificazione delle attività economiche ISTAT 1991 come specificato al precedente punto 2.2

a) "agricoltura"

b) "manifatturiero e assimilati"

c) "commercio, turismo e servizi". Le domande ritenute non ammissibili riceveranno apposita comunicazione con indicazione degli specifici motivi di esclusione. Le graduatorie sono formate secondo le disposizioni previste dall'articolo 13 commi 6, 7 e 8 del Regolamento. La formazione e l'approvazione di ciascuna graduatoria è effettuata, entro 90 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, dalla competente Regione o Provincia autonoma, nel caso in cui questa abbia disposto l'integrazione finanziaria, ovvero dal Ministero nel caso contrario. Entro lo stesso termine le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero le graduatorie da esse formate, corredate da supporto magnetico articolato secondo le specifiche tecniche fornite dal Ministero stesso. Unitamente alle graduatorie vengono comunicate anche le risultanze relative alle domande non ammesse in forma di elenchi, all'interno dei quali sono contenute le informazioni principali sulle singole iniziative ed indicati chiaramente e compiutamente i motivi di esclusione. Sono altresì inviate al Ministero tutte le informazioni contenute nelle banche dati, secondo lo schema informatico fornito dal Ministero stesso, al fine di consentire elaborazioni statistiche, analisi e studi sull'impatto degli interventi.

10.4 Il Ministero provvede alla pubblicazione delle graduatorie sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entro i termini previsti dall'articolo 13 del Regolamento, ad esclusione di quelle relative alle Regioni e alle Province autonome che non hanno adempiuto alle previste attività entro i termini e per le quali si applica quanto previsto dal medesimo articolo 13, comma 11 del Regolamento.

10.5 Le risorse assegnate alle Regioni e alle Province autonome sono erogate in unica soluzione immediatamente dopo la pubblicazione delle graduatorie.

10.6 Ciascuna Amministrazione competente adotta e comunica i provvedimenti di concessione alle imprese beneficiarie entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, fatto salvo il maggior termine richiesto per l'acquisizione della certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dalle iniziative nelle graduatorie, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per il bando di riferimento. L'impresa collocata nell'ultima posizione "utile" è eventualmente agevolata parzialmente rispetto all'agevolazione teorica spettante, in base ai fondi residui disponibili. Per le imprese che risultino collocate, a pari merito, nell'ultima posizione "utile" della relativa graduatoria, si provvede al riparto dei fondi residui disponibili in proporzione alle agevolazioni teoriche spettanti. Nei casi in cui è applicata la regola "de minimis", i provvedimenti di concessione devono contenere espressa indicazione della natura "de minimis" dell'agevolazione concessa. Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni, al soggetto richiedente subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni. A tal fine

a) il soggetto subentrante aggiorna i dati del modulo di domanda relativi al soggetto richiedente nonchè i punti D6, D7 e D8 della Scheda tecnica variati in seguito al subentro e sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda delle agevolazioni

b) l'amministrazione competente valuta l'ammissibilità della richiesta verificando, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti soggettivi e degli elementi oggettivi posti a base della valutazione del programma e acquisendo la necessaria documentazione

c) i requisiti della prevalente partecipazione femminile e della dimensione del soggetto subentrante vengono rilevati con i criteri di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3, con riferimento alla data in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta.

10.8 Ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del Regolamento, le somme versate alle Regioni e alle Province autonome che dovessero rendersi eventualmente disponibili a seguito di rinunce o revoche delle agevolazioni concesse, sono restituite per la quota di competenza statale alle entrate del Bilancio dello Stato. Tale quota è determinata in proporzione alla partecipazione finanziaria del Ministero sul totale delle risorse assegnate complessivamente alla Regione/Provincia autonoma. L'applicazione di tale disposizione comporta che eventuali fondi eccedenti (statali e regionali) non possono essere assegnati mediante scorrimento della graduatoria regionale dei programmi ammissibili. 11 Criteri di priorità

11.1 La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza è determinata in relazione al punteggio complessivo calcolato sulla base dei seguenti criteri validi su tutto il territorio nazionale e stabiliti con il DM del 2 febbraio 2001

1) nuovi occupati rispetto agli investimenti ammessi;

2) nuova occupazione femminile rispetto agli investimenti ammessi;

3) nuovi investimenti rispetto agli investimenti totali;

4) partecipazione femminile nell'impresa;

5) programmi finalizzati al commercio elettronico;

6) certificazioni ambientali e di qualità. Ai suddetti criteri si aggiungono i criteri di priorità regionali eventualmente definiti dalle Regioni e dalle Province autonome che, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 del Regolamento, hanno provveduto all'integrazione delle risorse statali. Detti criteri sono resi noti dal Ministero.

11.2 Il primo criterio è un indicatore pari al rapporto tra il numero degli occupati attivati dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ammesso. Il numero di occupati attivati dal programma è rilevato, con riferimento all'unità locale oggetto del programma medesimo, come differenza, positiva o uguale a zero, tra il dato previsto a " regime" (per la definizione di anno " a regime" si veda il punto 13.3) e quello riferito ai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda (ovvero la data di avvio del programma per i programmi già avviati e solo in caso di agevolazioni richieste a titolo "de minimis"). Ai fini di cui sopra:

-il numero di occupati è espresso in U.L.A. e cioè corrisponde a quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento ai dipendenti a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Tra gli occupati sono inoltre compresi i soci lavoratori delle società cooperative di produzione e lavoro ed i collaboratori familiari, così come definiti dall'articolo 230 bis del codice civile, iscritti negli elenchi previdenziali;

-il numero dei dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;

-nei casi in cui vi sia una diminuzione del numero di occupati, ai fini del calcolo dell'indicatore, la relativa variazione è assunta pari a zero, indipendentemente dall'effettiva variazione connessa al programma; Il dato "precedente" è:

-per le iniziative di "avvio di attività", sempre pari a zero;

-per le iniziative di "acquisizione di attività preesistente", il numero di dipendenti dell'impresa, o del ramo d'azienda acquisita e relativo ai

11.3 Il secondo criterio è un indicatore pari al rapporto tra il numero di donne occupate attivate dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ammesso. Per il calcolo del numero di donne occupate attivate dal programma (differenza tra il dato "a regime" e il dato "precedente") si seguono i criteri indicati con riferimento agli occupati totali al precedente punto 11.2.

11.4 Il terzo criterio è un indicatore pari al rapporto tra il valore dei "nuovi investimenti" intesi come nuovi investimenti previsti dal programma e ammessi alle agevolazioni della Legge n. 215/92 (al netto dei costi del rilevamento nei casi di acquisizione di attività preesistente) ed il valore degli "investimenti totali" dell'impresa richiedente. Il valore degli "investimenti totali", da considerare al denominatore del rapporto, è:

-per le iniziative di "avvio di attività", pari ai "nuovi investimenti" come sopra definiti; ne consegue che il valore del suddetto rapporto è sempre pari ad uno;

- per le iniziative di "acquisizione di attività preesistente", pari alla somma delle spese ammissibili per il rilevamento (cfr. punto 4.1) e delle spese successive al rilevamento relative ai "nuovi investimenti" come sopra definiti;

-per i "progetti innovativi" e le iniziative di "sola acquisizione di servizi reali", pari alla somma dei "nuovi investimenti" come sopra definiti e del valore dell' "investimento netto" alla data di presentazione della domanda, ovvero alla data di avvio del programma per i programmi già avviati (solo in caso di agevolazioni richieste a titolo "de minimis"); per "investimento netto" si intende il totale delle immobilizzazioni materiali al netto degli ammortamenti, così come riscontrabile dall'ultimo bilancio approvato precedente la data di presentazione della domanda o, se antecedente, la data di avvio del programma di investimenti (solo in caso di agevolazioni richieste a titolo "de minimis") ovvero riscontrabile dal registro dei beni ammortizzabili.

 

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